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Garantire la tutela della riservatezza

Privacy

Corso in presenza

I.C. di Castellucchio (MN)

Presentazione (ppt): Privacy a scuola

Relatore: Mario Varini

 

Contenuto di sintesi

Il nuovo Testo Unico in materia di protezione dei dati personali, denominato "Codice della privacy” introduce nuove garanzie per i cittadini e razionalizza e semplifica le precedenti norme.

È suddiviso in tre parti:

  • la prima parte è dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato;
  • la seconda parte è la parte speciale, dedicata a specifici settori. Questa sezione, oltre a disciplinare aspetti in parte inediti (informazione giuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori), completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori;
  • la terza parte affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all'Ufficio del Garante.

Finalità del Testo Unico
Le norme del Codice della privacy, in aderenza alla disciplina dell'Unione Europea, intendono garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La tutela si estende anche ai diritti delle persone giuridiche.

Il Codice si applica al trattamento dei dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato, con o senza mezzi elettronici, o comunque automatizzati.

I dati personali
Per dati personali si intendono tutte le informazioni relative a persone fisiche o giuridiche, oppure ad enti e associazioni, che consentano l'identificazione diretta o indiretta di questi stessi soggetti.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali sono consentite, come il trattamento, con il consenso dell’interessato, o nel caso in cui ricorra un’ipotesi di esenzione. In ogni caso, non possono essere comunicati o diffusi i dati per i quali è stata ordinata la cancellazione, o quando è stato superato il periodo di tempo necessario al raggiungimento degli scopi, o per scopi diversi da quelli indicati nella notificazione del trattamento al Garante, ove prescritta.

Esiste inoltre una categoria di dati, i cosiddetti “dati sensibili”, per i quali la legge prevede una tutela più forte rispetto agli altri.

I dati sensibili
I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, vengono definiti dati sensibili e possono essere trattati soltanto con il consenso scritto dell'interessato e con l'autorizzazione del Garante.

Per i soggetti pubblici il trattamento è consentito solo ed esclusivamente se è autorizzato da una legge, che specifichi quali sono i dati trattabili e le operazioni eseguibili, nonché le rilevanti finalità di interesse pubblico che si intendono perseguire.
In presenza di una previsione di legge che specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, con atto di natura regolamentare adottato in conformità col parere espresso dal Garante, devono identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

I dati giudiziari
Sono dati giudiziari i dati personali “idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”.

I dati identificativi
Sono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
Alla luce di siffatta definizione, è evidente che, la maggior parte delle informazioni attinenti agli individui o alle persone giuridiche, enti o associazioni, debbano ricondursi nell’ambito dei dati personali.

Il trattamento dei dati
Il Codice per la tutela della Privacy prevede che i dati siano:

  • trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  • raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi;
  • esatti e, se necessario, aggiornati;
  • pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  • conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi siano raccolti o successivamente trattati.

Per quello che riguarda il trattamento di dati da parte dei soggetti pubblici, questo è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Nel trattare i dati, il soggetto pubblico è tenuto all’osservanza dei presupposti e dei limiti di cui al Codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché della legge e dei regolamenti.

Per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, il Testo Unico stabilisce regole specifiche e dispone che per gli altri dati il trattamento da parte di un soggetto pubblico possa essere consentito anche in mancanza di una espressa previsione di legge o regolamento.

Comunicazione dei dati da parte dei soggetti pubblici
Relativamente alla comunicazione dei dati da parte dei soggetti pubblici, il Codice prevede che:

  • la comunicazione da soggetto pubblico a soggetto pubblico è ammessa se prevista da una norma di legge/di regolamento o in mancanza, ove necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
  • la comunicazione/diffusione da soggetto pubblico a privati/ a enti pubblici economici, è ammessa solo ove prevista da una norma di legge/di regolamento.

Inoltre, con specifico riferimento all’accesso a documenti amministrativi, il Testo Unico prevede che: “… i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e successive mod. e dalle disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico”.

I diritti dell’interessato
Il Codice rafforza ed integra i diritti dell’interessato (diritto ad ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; diritto di conoscerne la fonte, di sapere per quali finalità e con quali modalità sono trattati e se/a chi detti dati vengono comunicati) riconoscendo a quest’ultimo particolari tutele in relazione ai dati sensibili e, più in generale, il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica/integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, con attestazione che dette operazioni sono state portate a conoscenza anche di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

Questi diritti sono riconosciuti all’interessato nei confronti del titolare/del responsabile del trattamento senza essere soggetti ad alcuna formalità specifica, essendo sufficiente la mera richiesta (reiterabile – salva l’esistenza di giustificati motivi - in un intervallo di tempo non inferiore ai novanta giorni) per posta elettronica, per fax o per raccomandata.

L’interessato può sempre opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, in particolare ove esso sia effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali

Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti dell’interessato, il titolare è tenuto ad adottare idonee misure atte:

  • ad agevolare, anche attraverso apposti programmi, l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato;
  • a semplificare le modalità ed a ridurre i tempi per il “riscontro” al richiedente, da effettuarsi oralmente oppure con “offerta in visione” mediante strumenti elettronici - purché la comprensione dei dati sia agevole, o ancora, su richiesta dell’interessato, con trasposizione dei suoi dati su cartaceo.

Qualora fosse opportuno, l'interessato può e deve, in primo luogo, agire direttamente nei confronti del titolare, del responsabile, o tramite gli incaricati del trattamento, chiedendo che i suoi diritti, se violati, vengano ripristinati. L'interessato, dopo aver fatto valere i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in mancanza di soddisfazione della richiesta, può far valere i propri diritti dinanzi all'Autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
Se si sceglie la strada della giustizia ordinaria non è più possibile proporre ricorso al Garante.

Trattamento di dati relativi a studenti
L’articolo 96 del Testo Unico ha per oggetto il trattamento dei dati relativi agli studenti.

Esso prevede che, al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati.

I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza, nonché le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

Cessazione del trattamento
In caso di cessazione del trattamento, per qualsiasi causa, i dati devono essere:

  • distrutti;
  • ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
  • conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
  • conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti ed è punibile amministrativamente.

L’informativa
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto o oralmente circa:

  • le finalità/modalità del trattamento cui i dati sono destinati;
  • la natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati;
  • le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  • i soggetti/le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in quanto responsabili/incaricati, o nell’ambito della diffusione dei dati stessi;
  • i diritti dell’interessato;
  • gli estremi identificativi del titolare, o di un suo rappresentante stabilito in Italia.

Il consenso
Il Testo Unico prevede che, salvo alcune ipotesi specificatamente individuate, il trattamento dei dati da parte di privati o di enti pubblici economici non possa prescindere dal consenso espresso dell’interessato, che può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. Il consenso si intende validamente prestato solo se:

  • è espresso liberamente e specificatamente in relazione ad un trattamento chiaramente individuato;
  • è documentato per iscritto;
  • è preceduto dall’informativa all’interessato.

Nel caso specifico dei dati sensibili, il consenso deve essere manifestato in forma scritta.

Esclusione del consenso
Si esclude il consenso per il caso di:

  • trattamento effettuato per adempiere a prescrizioni di legge/regolamenti/norme CE;
  • trattamento necessario per eseguire un contratto di cui sia parte l’interessato o, prima della conclusione del contratto, per adempiere a specifiche richieste dell’interessato;
  • trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti di dominio pubblico;
  • trattamento necessario per la salvaguardia della vita/incolumità fisica di un terzo;
  • trattamento necessario per lo svolgimento di investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
  • trattamento necessario, nei casi individuati dal Garante, per perseguire un interesse legittimo del titolare/ del terzo destinatario dei dati;
  • trattamento effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, ove il trattamento abbia ad oggetto dati degli aderenti o di soggetti che abbiano con l’ente dei contatti regolari;
  • trattamento necessario, nel rispetto dei rispettivi codici deontologici, per scopi di archiviazione scientifica, statistica o storica.

Finalità del Testo Unico
Il Codice individua come “trattamento dei dati personali” qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, che concerne le operazioni di:

Il trattamento dei dati personali
Raccolta dei dati Registrazione Organizzazione
Conservazione Consultazione Elaborazione
Blocco Modificazione Utilizzo
Interconnessione Comunicazione Diffusione
Cancellazione Distruzione Selezione
Estrazione Raffronto  



Risorse
D.Lgs. 196/03
Codice in materia di protezione dei dati personali.
http://sviluppo.indire.it/ata/html/L.196

Garante per la protezione dei dati personali
http://www.garanteprivacy.it/

Difensore Civico
http://www.difensorecivico.org/